Avv. Fabrizio Colini

Studio Legale

Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Colini vanta una consolidata esperienza nell’ambito del Diritto di Famiglia, ovvero in quel settore del Diritto Privato che disciplina i rapporti familiari trattando questioni attinenti ai rapporti tra i coniugi e la prole.

L’Avvocato Colini conoscendo la delicatezza del settore del diritto di famiglia affronta la pratica con la massima serietà, istaurando con il proprio cliente un rapporto relazionale ed emotivo improntato alla massima comprensione, prendendo a cuore la problematica del cliente e assistendolo in tutte le fasi delicate dei procedimenti che possono riguardare:
a) Separazione
b) Divorzio
c) Affidamento Minori
d) Riconoscimento e Disconoscimento della paternità

Alla luce della recente riforma del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazione di Legge n. 162 del 10 novembre 2014, il coniuge che intenda procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni della separazione o del divorzio può, tramite il proprio avvocato, invitare l’altro a cercare una soluzione concordata con la Procedura di Negoziazione Assistita da Avvocati.

D.L. n. 132/2014, conv. con Legge n. 162 del 10/11/2014 “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.”

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